Art. 17.

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina penitenziaria.
      2. Il Ministero della giustizia ha la facoltà di iscrivere i medici incaricati e i medici di guardia a scuole di specializzazione in base alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.
      3. L'attività di medicina preventiva è resa operativa dal dipartimento dell'azienda sanitaria locale di competenza, che a sua volta, per motivi logistici, può avvalersi dell'opera del responsabile dell'area sanitaria, tramite apposita convenzione libero-professionale.